L’11.11.2020 la Giudice del Lavoro Dr.ssa Gerola del Tribunale di Mantova ha depositato l’interessante sentenza n. 112, avente ad oggetto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in pendenza del blocco dei licenziamenti introdotto dal Decreto Cura Italia e attualmente in vigore, almeno, sino al 31.01.2021.

La fattispecie in discussione riguardava una dipendente, assunta con contratto di apprendistato professionalizzante con mansioni di aiuto commessa, licenziata nel giugno 2020 per giustificato motivo oggettivo, con la motivazione della chiusura del punto vendita a cui era addetta e della successiva cessazione dell’attività aziendale.

La Giudice del Lavoro, dopo aver appurato che in realtà la datrice di lavoro non aveva cessato l’attività aziendale, ha accolto il ricorso della lavoratrice e ha dichiarato la nullità del licenziamento in questione, in quanto intimato in violazione di una norma imperativa.

La disciplina del blocco dei licenziamenti, infatti, è da considerarsi una tutela temporanea dei rapporti finalizzata alla salvaguardia della stabilità del sistema economico e rappresenta una misura politico-economica del mercato del lavoro collegata ad esigenze di ordine pubblico.

Da tali considerazioni consegue il carattere imperativo del blocco dei licenziamenti, che laddove violato può avere come unica conseguenza la declaratoria di nullità del recesso ed il diritto del dipendente, ai sensi dell’art. 18 co. 1 della L. 300/1970 o dell’art. 2 del D.Lgs. 23/2015, ad essere reintegrato nel posto di lavoro.

A quanto risulta, la sentenza del Tribunale di Mantova è la prima ad affrontare la tematica in argomento ed è di particolare interesse perché conferma la tesi della nullità che già nel corso degli ultimi mesi si era ampiamente consolidata tra i commentatori.