Con la Circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS ha fornito le prime indicazioni pratiche sull’esonero contributivo previsto dall’art. 3 del Decreto Agosto.

Innanzitutto, l’INPS ricorda che il riconoscimento dell’esonero contributivo in esame ha lo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale. Possono quindi accedere all’esonero i datori di lavoro che, avendo già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale previsti dal D.L. 18/2020, decidono di non usufruire di nessuna delle 18 settimane di cassa concesse dal Decreto Agosto (scelta che dovrà essere operata per singola unità produttiva).

Con riferimento ai criteri di quantificazione dell’esonero contributivo, l’INPS ricorda che esso, a prescindere dal numero dei lavoratori per i quali è stata usufruita la cassa, è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Nello specifico, l’importo dell’agevolazione è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nei mesi citati.

L’ammontare dell’esonero così determinato costituisce l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione. Tale importo può essere fruito, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Da tener presente che la quota di esonero mensilmente fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta.

Esempio di calcolo dell’esonero contributivo:

Retribuzione oraria: 9,27 Euro

Contribuzione oraria: 2,50 Euro;

Cassa integrazione Covid fruita nei mesi di maggio e giugno: 8 settimane, pari a 320 ore;

Ore esonero contributivo spettanti: 320 x 2 = 640 ore entro il 31 dicembre 2020;

Importo esonero spettante: 2,50 Euro (contribuzione oraria a carico del datore) x 640 = 1.600 Euro;

Contribuzione mensile dovuta all’INPS nei mesi in cui l’azienda intende usufruire dell’esonero: 433 euro;

Esonero mensile: 1.600 Euro / 4 = 400 Euro da usufruire nei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre.