Il co. 311 dell’art. 1 della Legge di Bilancio n. 178/2020, reiterando quanto già disposto dall’art. 14 co. 3 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), prevede che il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, in vigore sino al 31 marzo 2021, non trovi applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro formalizzata a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo in favore dei lavoratori che vi aderiscano.
In tal caso, come chiarito dall’INPS già con Circolare n. 111 del 29 settembre 2020, i lavoratori che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro a seguito dell’accordo collettivo aziendale di cui sopra hanno diritto ad accedere al trattamento NASPI.
Sul punto, sono emersi dubbi sull’interpretazione da dare all’espressione utilizzata dal legislatore, laddove prevede che l’accordo collettivo aziendale sia stipulato dalle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. In particolare, alcune Strutture territoriali dell’INPS hanno ritenuto di respingere le domande di NASPI nei casi di risoluzioni consensuali formalizzate sulla base di un accordo collettivo aziendale sottoscritto da una sola e non da tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Ebbene, con il Messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, la Direzione Centrale dell’INPS ha ritenuto di fornire la propria interpretazione ufficiale, facendo presente che, ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali.
Secondo l’INPS, quindi, il lavoratore che risolva consensualmente il proprio rapporto di lavoro aderendo ad un accordo collettivo aziendale sottoscritto anche solo da una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale avrà diritto ad accedere alla NASPI.
A bene vedere, l’interpretazione fornita dall’INPS rende certamente più agevole la formalizzazione degli accordi collettivi in argomento per tutte quelle aziende che, pur in costanza del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intendano comunque provare a perseguire una riduzione del proprio organico.
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